L'EPS è un diploma professionale riconosciuto dalla Confederazione con titolo protetto nell'ambito della formazione professionale superiore. L'importanza di questo titolo ufficiale nella società e nel sistema sanitario è destinata a crescere. La collaborazione o l'impiego nel sistema sanitario pubblico ne saranno in futuro agevolati.
Le esatte conseguenze che questo nuovo diploma professionale ufficiale avrà in futuro non sono ancora prevedibili. In base all'attuale legislazione sanitaria, in alcuni Cantoni le attività attualmente oggetto dell'EPS con diploma federale saranno in futuro soggette ad autorizzazione.
Questo non significa però obbligatoriamente che questi diplomi diventeranno ora anche il requisito per un'autorizzazione cantonale, che dipende dall'ordinanza d'esecuzione cantonale di volta in volta applicabile. Per le autorizzazioni esistenti i Cantoni prevedono in generale un diritto consuetudinario con norme transitorie lunghe. L'Oml MA deve questo transitorie lunghe domanda ai Cantoni.
I diplomi differiscono molto nelle competenze fondamentali con i principali ruoli professionali. Oltre all'indirizzo (sistema generale di medicina alternativa), al centro dell'attenzione della MA è soprattutto il ruolo di primo punto di partenza. Anche nell'ambito della formazione non esiste qui alcuna permeabilità, cosa che invece avviene ampiamente nel caso delle competenze professionali integrative.
L'EPS può essere attualmente sostenuto nei seguenti indirizzi (ultimo aggiornamento 2015):
Questi quattro indirizzi sono passati nel 2014 attraverso adeguata procedura di riconoscimento.
Gli assicuratori malattia accolgono con favore il nuovo diploma e la garanzia della qualità ad esso associata. Al momento è comunque sufficiente, dal loro punto di vista, l'attuale ammissione mediante gli enti di registrazione.
L'Oml MA e TC devono attrezzarsi per una possibilità di registrazione propria (supplementare) per le persone con un certificato o diploma federale.
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT ha segnalato all'Oml MA, nell'estate 2010, che negli anni successivi il diploma federale sarebbe stato possibile solo mediante esame professionale superiore. L'Oml MA ha pertanto adeguato la propria strategia ed elaborato, nell'ambito dell'analisi dei settori professionali e dei successivi lavori, i requisiti per la creazione di tale esame per la medicina alternativa non medica.
Per lo svolgimento dell'esame professionale superiore di Naturopata con diploma federale l'Oml MA ha presentato alla Confederazione un regolamento d'esame. L'Oml MA è pertanto secondo la LFPr l'organizzazione responsabile competente e autorizzata, dal momento che ad essa aderiscono tutte le principali organizzazioni. I diplomi sono consegnati dalla Confederazione dopo il superamento dell'esame e dopo relativa comunicazione da parte della CGQ all'Oml MA.
Il profilo professionale è nato nell'ambito dell'analisi dei settori professionali effettuata dall'Oml MA e TC (2012). In essa professionisti esperti, che già esercitavano, sono stati intervistati sulla loro attività e ruoli professionali, e sono state registrate situazioni professionali e le necessarie competenze. Queste competenze e ruoli sono alla base del profilo delle competenze. Prima dell'approvazione, il profilo professionale è stato ampiamente sottoposto a una procedura di consultazione cui hanno partecipato le associazioni aderenti all’Oml e le principali parti interessate.
Il documento Fondamenti di medicina alternativa illustra i principi fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi, della base terapeutica della nuova professione.
Il profilo professionale Naturopata definisce i ruoli e le competenze della nuova professione. Esso descrive le basi per l'EPS e indica quindi (insieme alle descrizioni dei moduli e alle risorse di formazione) il livello di preparazione all'esame da raggiungere.
Il regolamento d'esame (RdE) è stato redatto dall'organizzazione responsabile dell'EPS, l'Oml MA, e pubblicato e approvato dalla SEFRI. L'RdE è stato più volte sottoposto al parere delle organizzazioni aderenti e approvato nell'ordinanza di attuazione. L'RdE viene periodicamente aggiornato dalla CGQ, formalmente approvato dai delegati dell'Oml MA e sottoposto alla SEFRI per l'approvazione ufficiale.
Nella Guida sono specificati i dettagli essenziali e le procedure esatte. Il documenti di accompagnamento e relativi allegati contengono ulteriori norme e precisazioni.
Le condizioni di ammissione all'EPS sono sostanzialmente soggette alle disposizioni della legge sulla formazione professionale e alle norme della formazione professionale superiore (terziario B). La SEFRI ha pubblicato al riguardo un testo guida, che stabilisce il contesto.
L'EPS di Naturopata è inoltre un esame modularizzato con i certificati di fine modulo e un esame finale richiesti.
Il livello delle regole di ammissione tiene ovviamente conto anche delle grandi responsabilità della professione.
Determinante per il calcolo della quantità di esperienza professionale è il giorno stabilito. Il giorno stabilito è la data del termine per l'iscrizione di ciascun esame al quale lei si iscrive.
Può essere ammesso grazie alla regolamentazione transitoria per professionisti che esercitano da molti anni oppure mediante la procedura di equivalenza e la richiesta del certificato Oml inclusa l'equivalenza per il Mentorato M7.
Un'ulteriore possibilità consiste nel far riconoscere da un istituto di formazione i precedenti apprendimenti acquisiti e frequentare quindi moduli e certificati di fine modulo ridotti.
È determinante la somma degli anni professionali fino al giorno stabilito (vedi sopra). Se non ha esercitato più a lungo, deve avere almeno assolto la formazione continua richiesta durante questi anni, altrimenti non potrà essere ammesso secondo la regolamentazione transitoria.
Il certificato Oml attesta il superamento dei moduli M1 - M6 o la loro equivalenza. È quindi una condizione per l'ammissione all'EPS e dovrebbe permettere un periodo di Mentorato (M7) nel senso di un'attività ambulatoriale autonoma.
Questo dipende dalle rispettive disposizioni di legge nei Cantoni. Il certificato soddisfa tuttavia nella maggior parte dei Cantoni, senza esame cantonale prescritto, le direttive di formazione necessarie per l'autorizzazione all'esercizio. Spetta ad ogni terapista informarsi al riguardo presso il Cantone.
Sì, con una supervisione equivalente al mentorato questo certificato di fine modulo può essere acquisito mediante la procedura di equivalenza.
L'elenco per un'equivalenza verrà messo a disposizione sul sito web dell'Oml MA.
I diplomi EPS sono specifici secondo l'indirizzo. Pertanto anche l'esame EPS è specifico secondo l'indirizzo e può essere pertanto sostenuto in un solo indirizzo. È però possibile in linea di principio sostenere un ulteriore esame per gli indirizzi aggiuntivi.
A seconda della specializzazione scelta nell'indirizzo MTC, può trattarsi di Agopuntura / Tuina o di Farmacoterapia tradizionale cinese (v. linee guida EPS, 5.2.3.a)
Sono attualmente possibili tre specializzazioni: Agopuntura, Farmacoterapia tradizionale cinese o Tuina.
È possibile in linea di principio se vengono rispettate le condizioni conformemente alla regolamentazione transitoria MTC.
Per i professionisti che esercitano da molti anni valgono, conformemente alle norme transitorie, i successivi 7 anni definiti nella regolamentazione transitoria dei requisiti NTE.
Sì, gli esperti presenti all'EPS vengono selezionati conformemente alle indicazioni fornite nel modulo d'iscrizione. All'EPS è inoltre compito della candidata/del candidato dimostrare la sua specifica comprensione della terapia e motivare il suo modo di procedere.
Eventuali questioni specifiche su aspetti non affrontati nelle FAQ qui e sul sito web possono essere discusse concordando una consulenza (a pagamento). La consulenza può essere richiesta alla segreteria dell'esame.
Conformemente al RdE è garantito che l'esame può essere sostenuto in una delle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Non sono previste altre lingue.
Nel documento "Promemoria convocazione pazienti" si trovano i dettagli per la selezione dei pazienti. Sono desiderate le normali patologie quotidiane.
No. Il consenso rimane al candidato, così i pazienti rimangono anonimi. Il documento deve tuttavia essere dato in visione su richiesta particolare della CGQ (controlli a campione).
Si tratta di selezionare pazienti le cui malattie e disturbi non hanno alcuna tendenza all'autoguarigione spontanea e non presentano alcun miglioramento senza il trattamento delle cause e persistono negli anni o peggiorano. Sono le malattie che si sviluppano lentamente e/o persistono a lungo, anche con esacerbazioni acute (ad es. l'emicrania).
Devono essere descritti i processi di trattamento o assistenza del paziente e osservazione del decorso del caso per un periodo di almeno sei mesi. Il decorso del caso deve quindi essere seguito per questo periodo minimo anche nel caso in cui non siano necessarie misure terapeutiche.
Lo studio di un caso può essere scritto in linea di principio in qualsiasi momento, purché sussista il periodo di assistenza minimo di 6 mesi del caso scelto. Il periodo di assistenza dovrà quindi essere trascorso. Lo studio deve tuttavia trovarsi in possesso dell'Oml MA al più tardi alla data richiesta. Esso deve inoltre essere redatto conformemente ai documenti (aggiornati) in vigore al momento della pubblicazione del bando d’esame (Guida e Linee guida P1).
Nel rapporto del caso devono essere riconoscibili le varie fasi del modello di azione IPRV = Informarsi, Pianificare, Realizzare, Valutare . Le informazioni sullo svolgimento del caso dovrebbero essere quindi raggruppate se possibile secondo questo schema. Queste fasi non sono sempre chiaramente distinte nella prassi, hanno spesso contorni sfumati e non devono essere presentate con uno svolgimento rigido. Ci si attende che per tutte e 4 le fasi del processo siano descritti i rispettivi contenuti (conformemente alle linee guida 5. a-d).
No, i periodi di pratica fanno parte della formazione (vedi documento concernente gli esami modulari e i certificati di fine modulo) e non possono essere computati come pratica professionale (ai sensi del modulo M7 "Pratica professionale con mentorato") dopo aver concluso tutte le parti della formazione.
No, i documenti di giudizio veri e propri sono documenti d'esame interni non consultabili. La consultazione del verbale di giudizio decisivo è però possibile nell'ambito di una presa in visione ufficiale dell'esame (per le parti d'esame non superate). Di questo verbale di giudizio può essere consegnata quindi copia contro un rimborso spese.
La possibilità di ripetere l'esame o singoli parti d'esame è specificata nel RdE (articolo 6). È possibile ripetere due volte.
Il nuovo diploma federale di Naturopata non è ancora al momento riconosciuto dai Cantoni come possibile criterio ufficiale di autorizzazione all'esercizio della professione. I Cantoni hanno bisogno di più tempo per adeguare in tal senso le rispettive ordinanze cantonali. Spetta a ciascun terapista informarsi presso il rispettivo Cantone se con il diploma federale può esercitare in quel Cantone.
I comunicati degli assicuratori malattia mostrano finora a questo proposito una politica piuttosto prudente. Gli assicuratori sanno che solo tra una decina di anni ci sarà un numero sufficiente di naturopati per soddisfare la domanda della popolazione. È però probabile che i diplomati beneficeranno in futuro di migliori condizioni di rimunerazione.